la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  18  della  legge  regionale 11 agosto 1993, n. 54 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 18.
                          Norma transitoria
 
   1. Per quindici mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge
e'  prorogata  l'efficacia dell'albo regionale provvisorio degli Enti
ausiliari.  L'iscrizione  al  predetto  albo  comporta  gli   effetti
previsti dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche
ed  integrazioni  della  legge  22  dicembre  1975 n. 685, recante la
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
   2.  Entro  dieci  mesi dall'entrata in vigore della presente legge
gli Enti iscritti all'albo di cui al presente comma 1  fanno  domanda
al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell'albo di
cui all'art. 1. A tal fine devono presentare autocertificazione dalla
quale risulti che l'atto costitutivo o lo statuto nonche' i dati ed i
documenti  di  cui  all'art.  11,  commi  3  e  4,  non  hanno subito
variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute.
   3. Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative  ai  dati
di  cui  all'art.  11  commi 3 e 4, lettera a), copia della domanda e
della autocertificazione di cui al comma  2,  e'  inviata  all'Unita'
Sanitaria  Locale in cui l'Ente ha la propria sede operativa. In caso
di piu' sedi la domanda e' inviata a ciascuna Unita' Sanitaria Locale
in cui le sedi stesse sono ubicate. L'Unita' Sanitaria  Locale  entro
trenta  giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui
all'art. 12, comma 4.
   4.  Il  Presidente  della  Giunta   Regionale,   entro   12   mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge, acquisito il parere di
cui al comma 3, se necessario ai sensi di  quanto  ivi  disposto,  ed
accertato  il  permanere  dei  requisiti  in  base ai quali era stata
disposta l'iscrizione all'albo provvisorio, iscrive  l'Ente  all'albo
regionale  di  cui  all'art.  1.  Nel caso in cui siano venuti meno i
requisiti  suddetti,  entro  lo  stesso  termine,  pronuncia  decreto
motivato di diniego.
   5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro
e'   ammesso  ricorso  agli  organi  giurisdizionali  secondo  quanto
previsto dalle disposizizioni vigenti.
   6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto  nel  termine  di
cui  al  comma  2, alla presentazione della domanda e all'invio della
documentazione  nello  stesso  indicata,  sono  cancellati  dall'Albo
provvisorio. Se intendono essere iscritti all'Albo di cui all'art. 1,
gli  Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall'art.
11".