la seguente legge: Art. 1. L'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 e' cosi' sostituito: "Art. 18. Norma transitoria 1. Per quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' prorogata l'efficacia dell'albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari. L'iscrizione al predetto albo comporta gli effetti previsti dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". 2. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti iscritti all'albo di cui al presente comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell'albo di cui all'art. 1. A tal fine devono presentare autocertificazione dalla quale risulti che l'atto costitutivo o lo statuto nonche' i dati ed i documenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, non hanno subito variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute. 3. Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative ai dati di cui all'art. 11 commi 3 e 4, lettera a), copia della domanda e della autocertificazione di cui al comma 2, e' inviata all'Unita' Sanitaria Locale in cui l'Ente ha la propria sede operativa. In caso di piu' sedi la domanda e' inviata a ciascuna Unita' Sanitaria Locale in cui le sedi stesse sono ubicate. L'Unita' Sanitaria Locale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui all'art. 12, comma 4. 4. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3, se necessario ai sensi di quanto ivi disposto, ed accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l'iscrizione all'albo provvisorio, iscrive l'Ente all'albo regionale di cui all'art. 1. Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti suddetti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizizioni vigenti. 6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto nel termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda e all'invio della documentazione nello stesso indicata, sono cancellati dall'Albo provvisorio. Se intendono essere iscritti all'Albo di cui all'art. 1, gli Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall'art. 11".